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Regolamento della Giunta delle elezioni

Capo II: procedimento per la verifica dei risultati elettorali
  • Art. 11

    Il relatore per la circoscrizione territoriale, presi in esame i documenti della circoscrizione, procede:
    a) ove esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, alla verifica della loro ammissibilità o procedibilità e, anche a mezzo di revisione di schede, degli elementi manifesti, in positivo o in negativo, di fondatezza e rilevanza, proponendo alla Giunta l'archiviazione dei medesimi, con convalida dell'elezione o con apertura dell'istruttoria per elementi diversi da quelli oggetto di ricorso, ovvero l'apertura dell'istruttoria;
    b) ove non esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, a un esame preliminare della documentazione elettorale, ivi comprese se necessario le schede di voto, e quindi alla proposta di convalida o di apertura dell'istruttoria.

    2. Deliberati l'apertura dell'istruttoria, í tempi e l'oggetto della medesima, è costituito il Comitato di verifica, designato dal Presidente e composto dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo, che procede alle necessarie attività istruttorie, definendo se del caso modalità di svolgimento della partecipazione delle parti non disciplinate dal comma 3.

    3. il relatore dà quindi comunicazione alle parti e ai soggetti interessati, individuati a norma dell'articolo 12, della messa a disposizione delle schede e dei documenti elettorali del collegio o della circoscrizione interessati. Per ogni collegio, la Giunta stabilisce il termine a decorrere dal quale le parti e i soggetti interessati possono prendere visione delle schede, entro í successivi cinque giorni utili per le schede bianche, nulle e contestate, ed entro i successivi quindici giorni utili per le schede valide. Per ogni circoscrizione, il periodo nel quale le parti e í soggetti interessati possono esaminare le schede è fissato dalla Giunta in relazione all'ampiezza della circoscrizione stessa. I termini di cui ai precedenti periodi iniziano a decorrere non prima di cinque giorni dalla data della loro comunicazione alle parti e ai soggetti interessati.

    4. La Giunta ha sempre la facoltà di ammettere all'istruttoria soggetti ulteriori, già candidati o eletti, rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, nonché di individuare, tra i candidati e gli eletti, parti e soggetti interessati per i reclami riguardanti l'interpretazione della legge, i criteri applicati dagli organi operanti nel procedimento elettorale e ogni altra questione residuale.

    5. Le parti e í soggetti interessati possono prendere visione delle schede e dei documenti elettorali, alla presenza del personale addetto alla segreteria della Giunta, direttamente o mediante proprio rappresentante, dal quale possono altresì farsi assistere, nel periodo previsto dal calendario stabilito ai sensi del comma 3, che indica i giorni e gli orari nei quali il materiale elettorale può essere consultato.

    6. All'esito della revisione delle schede e dei documenti elettorali, le parti e i soggetti interessati possono produrre memorie e chiarimenti, che sono esaminati dal Comitato di verifica ai fini delle ulteriori fasi del procedimento.

    7. Al termine dell'attività istruttoria delle parti, il relatore, effettuate da parte del Comitato di verifica le necessarie ulteriori attività istruttorie, senza la partecipazione delle parti, nell'ambito dell'oggetto dell'istruttoria, propone alla Giunta la convalida o la contestazione dell'elezione.

    8. L'accoglimento, da parte della Giunta, delle proposte di convalida formulate dai relatori è comunicato al Presidente della Camera, ai fini della proposta per l'Assemblea.

    9. Il relatore rimette all'apposito Comitato, di cui all'articolo 3, comma 1, la valutazione di eventuali cause di ineleggibilità o di decadenza rilevate nel corso della verifica dei poteri, sospendendo la convalida delle relative elezioni.

    10. Qualora una proclamazione effettuata in sede di circoscrizione territoriale dipenda da calcoli o assegnazioni su base nazionale, ovvero si riferisca ad una circoscrizione nazionale, il relatore, a conclusione della verifica ordinaria, propone alla Giunta di determinare i voti e le cifre elettorali conseguiti in ambito circoscrizionale territoriale, rimettendo conseguentemente gli atti al relatore incaricato di riferire sulle operazioni effettuate su base nazionale.

    11. Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro quattro mesi dal termine delle attività di cui all'articolo 8. In caso di ritardo, d Presidente invita formalmente il relatore a presentare le proprie conclusioni e, in caso di ulteriore ritardo non motivato, provvede alla sua sostituzione.